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RESPON­SA­BI­LITÀ SOLIDALE

Il 1° gennaio 2023, il Consi­glio federale ha modifi­cato la respon­sa­bi­lità solidale sancita dall'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati. Di seguito trove­rete tutte le infor­ma­zioni impor­tanti relative all'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati e i relativi documenti di esempio.

CCNL Art. 14 Fideius­sione solidale

Un appal­ta­tore primario che incarica un subap­pal­ta­tore domici­liato o con sede in Svizzera o all'estero di svolgere un lavoro profes­sio­nale in confor­mità con il CCNL è respon­sa­bile solidal­mente per gli obblighi del contratto di lavoro di questo subap­pal­ta­tore o degli assun­tori da lui incari­cati. La respon­sa­bi­lità dell'appaltatore primario (ad esempio, l'appaltatore totale, generale o princi­pale) riguarda il rispetto delle dispo­si­zioni del CCNL appli­ca­bile relative a tutte le condi­zioni di lavoro e salariali general­mente vinco­lanti e il pagamento dei contri­buti alle istitu­zioni svizzere di sicurezza sociale, compresi i contri­buti per le spese profes­sio­nali e di esecu­zione e i contri­buti per la cauzione.

Obbligo di diligenza del primo contraente

La domanda decisiva per l'attuazione pratica è cosa deve fare l'appaltatore primario per rispet­tare l'obbligo di diligenza e in quali condi­zioni può esone­rarsi. Secondo l'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati, l'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario consiste fonda­men­tal­mente in tre elementi:

Dimostra­zione del rispetto delle condi­zioni salariali e lavora­tive (art. 8b cpv. 1 e 2 dell'ODist).

Questa fase si svolge al momento dell'appalto del lavoro. L'appaltatore primario deve ottenere i documenti dal subap­pal­ta­tore per dimostrare che quest'ultimo rispetta le condi­zioni salariali e lavora­tive. L'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati distingue tra documenti per il rispetto delle condi­zioni salariali minime (Art. 8b cpv. 1) e documenti per il rispetto delle condi­zioni lavora­tive minime (Art. 8b cpv. 2).

L'appaltatore primario può far verifi­care il rispetto delle condi­zioni salariali minime attra­verso i seguenti documenti:

A. Nel caso di subap­pal­ta­tori esteri (Art. 8b cpv. 1 lett. a Ordinanza sui lavora­tori distac­cati) con una conferma del distac­ca­mento firmata dal subap­pal­ta­tore e dal dipen­dente. Vedere “Esempio di documento di conferma di distac­ca­mento da parte di subap­pal­ta­tori domiciliati/residenti all'estero: dichia­ra­zione del subap­pal­ta­tore sul rispetto delle condi­zioni salariali minime”. Allegato 1

B. Nel caso di subap­pal­ta­tori svizzeri (Art. 8b cpv. 1 lett. b ODist) con un'autodichiarazione da parte del subap­pal­ta­tore che le condi­zioni minime sono soddi­sfatte. Questa dichia­ra­zione deve essere firmata anche dal dipen­dente designato a svolgere il lavoro o dal perso­nale perma­nente. Vedere “Esempio di documento per i subap­pal­ta­tori domiciliati/residenti in Svizzera: dichia­ra­zione del subap­pal­ta­tore sul rispetto delle condi­zioni salariali minime”. Allegato 2

Racco­man­da­zione

Ceruniq racco­manda di presen­tare i documenti “Confor­mità alle condi­zioni salariali minime” ogni volta che il lavoro viene subap­pal­tato. I documenti C e D possono essere utiliz­zati come supple­mento:

C. Conferma da parte delle commis­sioni parite­tiche (par. 8b par. 1 lit. c ODist) che il subap­pal­ta­tore è stato ispezio­nato ai fini del rispetto delle condi­zioni salariali e lavora­tive e che non sono state riscon­trate viola­zioni.

D. Iscri­zione nel registro di commercio (par. 8b par. 1 lit. d ODist), che conferma che non sono in corso proce­di­menti per viola­zioni del salario minimo e delle condi­zioni di lavoro e che non si sono verifi­cate tali viola­zioni. La validità di questa conferma richiede un'ispezione e una decisione corri­spon­dente da parte di una commis­sione parite­tica. L'attuale conferma del registro profes­sio­nale per il commercio di piastrelle non soddisfa general­mente questo requi­sito. Tuttavia, può ancora essere rilasciata insieme ai documenti “Dichia­ra­zione del subap­pal­ta­tore sul rispetto delle condi­zioni salariali minime”.

Le condi­zioni lavora­tive minime compren­dono l'orario di lavoro e i periodi di riposo, le ferie, la salute e la sicurezza sul lavoro, la tutela delle donne in gravi­danza e dei giovani e la parità di tratta­mento tra uomini e donne. Come prova del rispetto delle condi­zioni lavora­tive minime, l'appaltatore princi­pale può chiedere al subap­pal­ta­tore di presen­tare la relativa autodi­chia­ra­zione (Art. 8b cpv. 2 lett. a).

Si vedano i seguenti documenti:

Rispetto delle condi­zioni salariali minime – estero
Rispetto delle condi­zioni salariali minime – Svizzera

Osser­va­zione

I subap­pal­ta­tori domici­liati o residenti in Svizzera che sono iscritti nel registro di commercio svizzero da meno di due anni e che non dispon­gono né di una “Conferma della CPP” (documento C della racco­man­da­zione), né di una “Iscri­zione nel registro di commercio” (documento D della racco­man­da­zione), sono inoltre obbli­gati a presen­tare agli organi parite­tici respon­sa­bili le autodi­chia­ra­zioni relative al rispetto del salario minimo e delle condi­zioni di lavoro. (Art. 8b cpv. 3 ODist).

Una sempli­fi­ca­zione pratica deriva dal fatto che in caso di assegna­zione ripetuta del lavoro (colla­bo­ra­zione ricor­rente) allo stesso subap­pal­ta­tore, il rispetto delle condi­zioni salariali e lavora­tive non deve essere dimostrato ogni volta, ma è richiesto solo in caso di valido motivo (Art. 8b cpv. 4 dell'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati). L'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati speci­fica cosa costi­tuisce un motivo giusti­fi­cato (Art. 8b cpv. 5 ODist.).

Precau­zioni contrat­tuali (Art. 8c ODist)

Ai sensi dell'Art. 8c ODist, l'obbligo di diligenza dell'appaltatore princi­pale comprende anche le precau­zioni contrat­tuali neces­sarie per garan­tire che i subap­pal­ta­tori che devono eseguire il lavoro all'interno o alla fine della 'catena degli ordini' possano dimostrare il rispetto del salario minimo e delle condi­zioni di lavoro. Le precau­zioni contrat­tuali inclu­dono anche la possi­bi­lità di vietare del tutto il subap­palto del lavoro. A seconda del tipo di lavoro e della valuta­zione del rischio corri­spon­dente, il subap­palto del lavoro può essere vietato già al momento del primo subap­palto. Consul­tare “Dispo­si­zioni contrat­tuali modello per i contratti d'appalto tra appal­ta­tore primario e subap­pal­ta­tore”.

Precau­zioni organiz­za­tive (Art. 8c ODist)

In aggiunta, ai sensi dell'Art. 8c ODist, l'obbligo di diligenza dell'appaltatore primario comprende anche le precau­zioni organiz­za­tive neces­sarie affinché i subap­pal­ta­tori che devono eseguire i lavori all'interno o alla fine della “catena degli ordini” dimostrino di rispet­tare il salario minimo e le condi­zioni di lavoro.

Secondo la SECO, l'adempimento dell'obbligo di diligenza dovrebbe signi­fi­care che, oltre a control­lare i documenti sopra citati, l'appaltatore primario deve anche eserci­tare un certo grado di super­vi­sione in cantiere.

Le misure organiz­za­tive richieste speci­fi­ca­mente nei singoli casi non sono regolate nell'Ordinanza sui lavora­tori distac­cati. Secondo la SECO, si potreb­bero prendere in consi­de­ra­zione, ad esempio, i controlli degli accessi che sono già comuni nei cantieri di grandi dimen­sioni. Nei cantieri più piccoli, la presenza regolare dell'appaltatore primario sul cantiere, rappre­sen­tato da un capocan­tiere o da un caposquadra, dovrebbe essere suffi­ciente come precau­zione organiz­za­tiva.

Racco­man­da­zioni e passi succes­sivi

  • In futuro, sia gli appal­ta­tori primari che i subap­pal­ta­tori dovranno adattare i loro processi interni e la loro organiz­za­zione ai nuovi doveri e obblighi derivanti dalle nuove norma­tive.
  • In futuro, gli impren­di­tori alle prime armi dovranno prendere le oppor­tune precau­zioni contrat­tuali e organiz­za­tive per rispet­tare l'obbligo di diligenza.
  • I subap­pal­ta­tori devono fornire i documenti e i rapporti neces­sari e farli firmare dai dipen­denti interes­sati prima di conclu­dere il contratto.
  • Sia gli appal­ta­tori primari che i subap­pal­ta­tori devono chiarire la loro situa­zione assicu­ra­tiva per quanto riguarda la coper­tura della respon­sa­bi­lità (adegua­mento dell'assicurazione di respon­sa­bi­lità civile).
  • Infine, in parti­co­lare le aziende che agiscono come appal­ta­tori primari devono definire e attuare le misure organiz­za­tive indicate per ogni contratto d'appalto.

Contatto

Per ulteriori infor­ma­zioni, contat­tare info@ceruniq.ch

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